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Gestione dei rifiuti edili in cantiere: come fare?

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I lavori di costruzione e demolizione di opere civili, ma anche le semplici ristrutturazione di appartamenti e/o condominio, sono attività che producono una ingente quantità di rifiuti che incidono nel computo economico dei lavori da effettuare.

Conoscere questi rifiuti e le loro caratteristiche può aiutare il committente a conoscere anche gli adempimenti per la loro corretta gestione senza incorrere in errori e rischiare sanzioni.

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Cosa sono i rifiuti di cantiere?

Durante i lavori nei cantieri di costruzione e demolizione si producono molti rifiuti, soprattutto inerti, che sono individuati nella classe 17 dell’elenco dei codici EER (in precedenza codici CER), la cui descrizione recita “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)”.

In questa classe sono elencati i rifiuti costituiti da cemento, mattoni, mattonelle, legno, vetro, plastica, miscele bituminose, rame, bronzo, ferro e acciaio, terre e rocce, rifiuti da demolizione, etc.

Nell’identificazione dei rifiuti da cantiere bisogna prestare particolare attenzione ai codici EER cosiddetti a specchio”per i quali esiste una versione che descrive il rifiuto pericoloso e una che descrive il rifiuto non pericoloso.  Per questo tipo di rifiuti occorre  effettuare l’analisi di caratterizzazione al fine di accertare la presenza o meno di caratteristiche di pericolosità e, quindi, stabilire in via definitiva se utilizzare il EER del rifiuto pericoloso oppure di quello del rifiuto non pericoloso.

Tra i codici principali si annoverano quelli che identificano le seguenti tipologie di EER:

  • 170101 cemento;
  • 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
  • 170405 ferro e acciaio;
  • 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
  • 170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

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La gestione dei rifiuti nel cantiere edile

I rifiuti edili prodotti nei cantieri sono sottoposti al regime giuridico del deposito temporaneo che rappresenta il “raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti” (D.Lgs. 152/2006, art. 183, lettera bb). Si evince che il deposito temporaneo può essere effettuato solo in cantiere.

Il caso dei rifiuti derivanti da operazioni di manutenzione e interventi edili minori costituisce l’unica eccezione. Infatti, è possibile trasportare questo tipo di rifiuti direttamente presso la sede dell’azienda, accompagnati da un documento di trasporto. Una volta giunti in sede, il deposito temporaneo segue le medesime norme stabilite per il deposito in cantiere. In entrambi i casi non sono necessarie autorizzazioni.

Il deposito temporaneo deve essere realizzato in un’area dedicata e i rifiuti vanno suddivisi in categorie omogenee.

Per quanto riguarda le tempistiche per l’avvio al recupero o smaltimento, il deposito temporaneo deve rispettare uno dei seguenti criteri:

  • Con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantità accumulata.
  • Al raggiungimento di 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi o 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi, comunque entro un anno dall’inizio del deposito.

L’impresa edile che produce rifiuti da cantiere è obbligata a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo per i rifiuti pericolosi. I rifiuti non pericolosi non devono essere annotati sul registro, come da combinato disposto degli artt. 184 e 190 del D.Lgs 152/06.

 

Come trasportare i rifiuti edili

Il trasporto dei rifiuti, inteso come la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito alla destinazione finale per il recupero o lo smaltimento, può avvenire in due modi:

  • trasporto in proprio: Le imprese devono essere registrate nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “trasportatori dei propri rifiuti” (art. 212, co. 8 D.Lgs 152/06). Questa categoria è obbligatoria per i produttori che trasportano in proprio rifiuti sia non pericolosi che pericolosi purché la quantità non superi i 30 kg o 30 litri al giorno.
  • trasporto tramite terzi autorizzati: Le imprese che ricevono i rifiuti da cantiere devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4, per i rifiuti non pericolosi, e 5 per i rifiuti pericolosi.
 

Per garantire un trasporto corretto, i rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario di Identificazione del Rifiuto compilato dal produttore. 

Nel caso di affidamento dei rifiuti a terzi, il produttore dei rifiuti deve accertarsi che il trasportatore sia autorizzato e che l’impianto di destinazione sia autorizzato a trattare la specifica tipologia di rifiuti conferiti.

 

Recupero e smaltimento dei rifiuti edili

Il recupero dei rifiuti provenienti dall’attività di costruzione e demolizione, nell’attesa che entri in vigore il Dm 27 settembre 2022, n. 152 per la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) degli inerti, può realizzarsi attraverso:

  • la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata;
  • utilizzo per recuperi ambientali;
  • utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali.
 

A seconda della natura merceologica del rifiuto, il recupero di materia comprende diverse tipologie di recupero come da elenco delle operazioni R dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Lo smaltimento, considerato l’ultimo ricorso nella gerarchia della gestione dei rifiuti secondo le normative, comprende il trattamento e il deposito finale di rifiuti e scarti che non possono essere ulteriormente recuperati o valorizzati. Generalmente, lo smaltimento viene associato al deposito in discarica, ma la definizione normativa include anche tutti i processi preliminari di trattamento dei rifiuti per ridurre al minimo gli impatti ambientali.

La classificazione delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti si basa sull’elenco delle operazioni D, come definito nell’allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06.

 

Piano di gestione rifiuti

Alcune amministrazioni comunali (come ad esempio Roma Capitale) ai fini del rilascio del titolo edilizio per attività di costruzioni, ristrutturazione e/o demolizione richiedono la redazione del piano di gestione rifiuti del cantiere.

In genere, nel piano di gestione rifiuti, il produttore:

  • attribuisce il codice EER corretto e la relativa gestione;
  • organizza correttamente il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
  • stabilisce le modalità di trasporto e verifica l’iscrizione all’Albo del trasportatore (Albo Nazionale Gestori Ambientali);
  • definisce le modalità di recupero/smaltimento e decide l’impianto di destinazione finale, verificando l’autorizzazione del gestore dell’impianto presso cui il rifiuto verrà conferito;
  • tiene, ove necessario, il registro di carico/scarico, emette il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti);
  • verificando il ritorno della quarta copia, presenta il MUD quando richiesto.
 

Se il produttore corrisponde alla figura del committente:

  • l’impresa, ovvero colui che esegue le opere edili, ha la responsabilità limitata solo alle operazioni di raccolta e trasporto (se lo esegue) dei rifiuti prodotti dal committente.
 

Se invece il produttore corrisponde alla figura dell’impresa edile:

  • colui che produce rifiuti dalle proprie attività, ne risponde. Dove il contratto tra le parti prevede che l’impresa operi in piena autonomia decisionale/gestionale, questo viene individuato come produttore ed il committente non ha obblighi di garanzia. Dove invece il contratto di non prevede l’operato in piena autonomia oppure se l’impresa ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento di oggetti dismessi (macchinari, serbatoi), già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività allora il produttore del rifiuto è il committente.
 

In sintesi, il piano di gestione dei rifiuti da cantiere è un riepilogo delle informazioni discusse finora. Consiste nell’identificare i tipi di rifiuti che si prevede di produrre e nel descrivere le relative modalità di gestione, specificando, ove possibile, i soggetti coinvolti nelle attività di trasporto e smaltimento.

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