L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è un requisito fondamentale per le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti in Italia. L’iscrizione è necessaria anche per poter effettuare la bonifica di siti e di beni contenenti amianto.
La funzione principale dell’Albo è quella di garantire che le imprese e gli enti coinvolti in attività di gestione dei rifiuti siano qualificati e rispettino le normative ambientali vigenti. Per questo motivo, l’iscrizione all’albo è obbligatoria per molte categorie di operatori. Le aziende che desiderano intraprendere attività di gestione e trasporto dei rifiuti o attività di bonifica devono obbligatoriamente iscriversi, dimostrando di possedere specifici requisiti.
Ma quali sono le categorie di iscrizione dell’albo gestori ambientali? In questo articolo esaminiamo come sono suddivise categorie e classi in base alla tipologia di attività di gestione rifiuti per offrire una guida completa a chi desidera iscriversi.
Contenuti
Le categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Le categorie di iscrizione dell’albo gestori ambientali sono suddivise in varie tipologie, ognuna delle quali corrisponde a specifiche attività nel settore della gestione dei rifiuti. Ecco le principali categorie:
Categoria 1: Rifiuti Urbani
Le imprese e gli enti che si occupano della gestione dei rifiuti urbani devono iscriversi nella Categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali. Questa categoria comprende le seguenti attività:
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani: Operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dalle aree residenziali e commerciali verso i siti di smaltimento o trattamento. Queste attività sono ulteriormente suddivise, dalla sottocategoria D1 all D7, a seconda del tipo di rifiuti urbani gestiti:
- D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale;
- D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce toner esaurite, oli e grassi commestibili;
- D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali;
- D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali;
- D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento;
- D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade;
- D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
- Spazzamento meccanizzato: Pulizia delle strade e delle aree pubbliche utilizzando mezzi meccanici per garantire la rimozione di detriti e rifiuti.
- Gestione centri di raccolta: Gestione dei centri dove i cittadini possono conferire rifiuti ingombranti, differenziati e speciali, garantendo un corretto smaltimento o riciclaggio.
Categoria 2-bis: Trasporto di rifiuti propri
Nella Categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali devono iscriversi i seguenti soggetti:
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che raccolgono e trasportano fino a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.
Pertanto, le operazioni di raccolta e trasporto devono essere una parte integrante e accessoria delle attività ordinarie dalle quali l’impresa produttrice di rifiuti trae un reddito o un altro vantaggio economico.
Categoria 3-bis: Raccolta e trasporto di RAEE
Questa categoria riguarda la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte di:
- distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) domestici e professionali;
- installatori e centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori.
Questi soggetti sono tenuti all’iscrizione all’Albo per svolgere le attività suddette.
Categoria 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Hanno l’obbligo di iscrizione per la categoria 4 imprese o enti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, nel dettaglio:
- Autotrasportatori per conto terzi con veicoli immatricolati per uso di terzi che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi.
- Imprese con veicoli ad uso proprio che trasportano:
- Rifiuti speciali pericolosi prodotti da loro stesse in quantità superiore a 30 kg o 30 litri al giorno.
- Rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi per trasporti legati alla loro attività principale.
- Rifiuti speciali pericolosi risultanti da operazioni che modificano la natura dei rifiuti (nuovi produttori).
Sottocategoria 4-bis
Vi si devono iscrivere quei soggetti che intendono effettuare l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi. L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti.
Categoria 5: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
I soggetti iscritti alla Categoria 5 dell’Albo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, sono le seguenti:
- Autotrasportatori per conto terzi con veicoli ad uso di terzi che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi.
- Imprese con veicoli ad uso proprio che trasportano:
- Rifiuti speciali pericolosi prodotti da loro stesse oltre 30 kg o 30 litri al giorno.
- Rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi per impianti della loro attività principale.
- Rifiuti speciali pericolosi derivanti da operazioni che ne modificano la natura (nuovi produttori).
Categoria 6: Trasporto transfrontaliero di rifiuti
Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 6.
Categoria 7: Gestione di impianti mobili per rifiuti non pericolosi (categoria non attiva)
Le imprese e gli enti che gestiscono impianti mobili per il trattamento di rifiuti non pericolosi sono inclusi nella Categoria 7 dell’Albo Gestori Ambientali.
Questa categoria include gli operatori logistici situati presso stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione, scali merci e porti. In tali luoghi, i rifiuti vengono temporaneamente affidati a questi operatori in attesa di essere presi in carico dall’impresa responsabile del trasporto successivo.
Categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Le imprese o enti che si occupano di attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenerli devono iscriversi nella Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali. Si definiscono:
- Commerciante: qualsiasi impresa che opera come committente, acquistando e successivamente vendendo rifiuti, inclusi coloro che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- Intermediario: qualsiasi impresa che organizza il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, anche se non acquisisce fisicamente i rifiuti.
Categoria 9: Bonifica di siti
Sono obbligati all’iscrizione nella Categoria 9 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese o gli enti che effettuano attività di bonifica dei siti contaminati da sostanze pericolose.
Categoria 10: Bonifica di beni contenenti amianto
Le imprese e gli enti che eseguono attività di bonifica di beni contenenti amianto devono iscriversi nella Categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali. Queste attività sono suddivise in due sottocategorie, in base al grado di pericolosità per l’ambiente e la salute umana dei vari materiali contenenti amianto, e alla complessità degli interventi di bonifica necessari.
Categoria 10A
Riguarda la bonifica di materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B
Riguarda la bonifica di materiali d’attrito, materiali isolanti (come pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, stucchi, smalti, bitumi, etc.), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, e altri materiali contenenti amianto.
Ogni categoria richiede requisiti sia generali, comuni a tutte le categorie, sia specifici e comporta responsabilità precise, mirate a garantire una gestione efficiente e sicura dei rifiuti.
Le imprese tenute a iscriversi all’Albo nelle categorie 1 (nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi) – 5 – 8 – 9 -10 devono presentare la garanzia finanziaria, cioè una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente da parte dell’impresa che richiede l’iscrizione o il rinnovo.
Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono nominare almeno un responsabile tecnico, il quale ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa in maniera effettiva e continuativa.
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Le classi dell’Albo Gestori Ambientali
All’interno di ogni categoria dell’albo gestori ambientali, le attività sono ulteriormente suddivise in classi, che variano a seconda della quantità di rifiuti gestiti e della complessità delle operazioni. Le classi rappresentano un livello di specializzazione e competenza, determinando anche il tipo di mezzi e strutture necessarie per l’operatività.
Le classi della Categoria 1 sono riferite alla popolazione complessivamente servita:
Classe A | superiore o uguale a 500.000 abitanti |
Classe B | inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti |
Classe C | inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti |
Classe D | inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti |
Classe E | inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti |
Classe F | inferiore a 5.000 abitanti |
Le classi delle Categorie da 4 a 8 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
Classe A | quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate |
Classe B | quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate |
Classe C | quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate |
Classe D | quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate |
Classe E | quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate |
Classe F | quantità inferiore a 3.000 tonnellate |
Le classi delle Categorie 9 e 10 sono suddivise in funzione all’importo dei lavori di bonifica che possono essere messi in cantiere:
Classe A | oltre 9.000.000 € |
Classe B | fino a 9.000.000 € |
Classe C | fino a 2.500.000 € |
Classe D | fino a 1.000.000 € |
Classe E | fino a 200.000 € |
Questa suddivisione in classi permette di adattare i requisiti dell’iscrizione alle specifiche esigenze operative delle aziende, garantendo al contempo il rispetto delle normative ambientali e la tutela della salute pubblica.
Conoscere le categorie di iscrizione dell’albo gestori ambientali e le relative classi è fondamentale per assicurarsi di essere in regola con la normativa vigente e di poter operare in modo efficiente e sicuro. Ogni categoria e classe rappresenta specifiche competenze e responsabilità, necessarie per un’adeguata gestione dei rifiuti e per la tutela dell’ambiente.
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