Tutti gli impianti e tutte le operazioni o attività di recupero e tutti gli impianti e tutte le operazioni o attività di smaltimento debbono essere sottoposti a controllo preventivo, ossia ad un procedimento amministrativo preliminare di tipo abilitativo. In altri termini, chiunque intenda realizzare impianti o comunque eseguire operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti, anche se da lui prodotti – a maggior ragione se si stratta di rifiuti di altri- deve prima ottenere l’abilitazione a farlo in una delle forme previste.
La Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede due regimi abilitativi alternativi:
- una procedura ordinaria di autorizzazione vera e propria (art. 208);
- una procedura semplificata consistente in una comunicazione preventiva, che l’interessato può utilizzare nei casi espressamente determinati (artt. 214, 215 e 216).
Va, peraltro, sottolineato che la realizzazione di gran parte degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti, sia in procedura ordinaria che in procedura semplificata, è assoggettata anche allo svolgimento delle cd. Procedure di valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Inoltre per taluni impianti (rientranti nel campo di applicazione del titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) l’autorizzazione allo smaltimento o al recupero dei rifiuti è sostituita ed “incorporata” dall’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
L’AUA è un provvedimento autorizzatorio unico, nel quale confluiscono la maggior parte delle esistenti comunicazioni, notifiche ed autorizzazioni in materia ambientale.
La Monaco Consulenze è in grado di predisporre tutta la documentazione richiesta dalla norma e seguire l’iter fino alla conclusione della procedura