Il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti è una figura indispensabile per le imprese che svolgono le attività che richiedono l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Senza questa figura non è infatti permesso svolgere le attività di gestione rifiuti per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo. Anzi, la presenza a priori di questa figura è requisito necessario per l’avanzamento della pratica di iscrizione all’Albo. In caso contrario, la pena sarebbe l’improcedibilità della domanda.
Le imprese iscritte all’Albo in cui non è presente il Responsabile Tecnico rischiano un procedimento disciplinare con conseguente revoca dell’autorizzazione e cancellazione dall’Albo.
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Iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che necessitano del Responsabile Tecnico
L’articolo 10 del Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali stabilisce che la presenza di un Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo stesso. La sua presenza è obbligatoria per quelle imprese che vogliano svolgere le seguenti attività relative alle categorie di iscrizione:
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) e rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
- Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8);
- Bonifica di siti (categoria 9);
- bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).
Monaco Consulenze mette a disposizione delle imprese che ne hanno bisogno il servizio di ‘Responsabile Tecnico’ presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Chi è il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
Il regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali contenuto nel Decreto Ministeriale 120/2014 definisce la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti specificando nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione. L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, oppure da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.
Cosa fa il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
Compito del responsabile Tecnico è quello di “porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.
La Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 chiarisce quali sono i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico. Questi compiti e responsabilità sono differenti in funzione della categoria di appartenenza all’Albo per le quali si svolge l’incarico.
In generale, comunque, possiamo individuare i compiti generali del Responsabile Tecnico:
- coordinamento delle attività degli addetti dell’impresa;
- definizione delle procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza e per evitare il ripetersi di tali circostanze;
- vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
- verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Requisiti di idoneità del Responsabile Tecnico
Data l’onerosità delle responsabilità ad essa affidate, la figura deve possedere determinate competenze tecnico-scientifiche. Infatti, ricoprire la carica di Responsabile Tecnico è possibile soltanto se in possesso di determinati requisiti. Nel dettaglio:
- Titolo di studio;
- Esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
- Superamento verifica di idoneità.
Titoli di studio
I titoli di studio ammessi sono sia il diploma di scuola superiore che la laurea. Innanzitutto, è indispensabile possedere un diploma per essere ammessi alle verifiche di idoneità. Sono dispensati, però, da tale obbligo i Responsabili Tecnici delle imprese iscritte all’Albo alla data del 16 ottobre 2017.
Per l’intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione è ritenuta idonea qualsiasi tipo di laurea. Mentre per la bonifica di siti sono necessarie lauree in ingegneria, chimica, scienze biologiche. Infine, per la bonifica di beni contenenti amianto sono riconosciuti idonei esclusivamente titoli accademici in ingegneria, architettura, chimica, geologia e biologia. Sono consentite anche altre lauree sulla base dei relativi ordinamenti professionali. Inoltre, il possesso di questi titoli di studio universitari determinano una riduzione degli anni di esperienza richiesti.
Requisito di esperienza
L’esperienza riguarda quella acquisita come legale rappresentante, responsabile tecnico o direttore tecnico, come dirigente o funzionario direttivo tecnico. L’esperienza deve, però, riguardare l’assunzione di responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione.
Per le classi più basse di tutte le categorie è già possibile esercitare la professione con il superamento della verifica di idoneità.
Per le cat. 1, 4, 5 e 8 dalla data di assunzione dell’incarico parte il conteggio temporale dell’esperienza che, crescendo, concede la possibilità di esercitare anche nelle classi superiori man mano che passano gli anni.
Per le categorie 9 e 10 l’esperienza del responsabile tecnico deve essere dimostrata tramite attestazioni di responsabilità all’interno di cantieri di bonifica effettuati nel corso di più anni.
Verifiche di idoneità
Le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 prevedono che dal 16 ottobre 2017 tutti gli aspiranti responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti, così come quelli già in carica che desiderino ricoprire nuove categorie o classi superiori, debbano sostenere delle verifiche abilitative.
L’idoneità conseguita mediante la verifica ha una validità di cinque anni a decorrenza dalla data del suo superamento. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità. La validità di tale verifica di aggiornamento decorre comunque dalla data di scadenza della verifica iniziale.
È dispensato da queste verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di Responsabile Tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per un certo numero di anni.
Monaco Consulenze mette a disposizione delle imprese che ne hanno bisogno il servizio di ‘Responsabile Tecnico’ presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.